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Tar Calabria: illegittima revoca della concessione per ritardi nei pagamenti se non adeguatamente giustificata

04 gennaio 2012 - 10:49

E' legittima la revoca della concessione per le gestione del gioco del Lotto a seguito del ritardo nei versamenti dovuti dall'operatore? No, se l'azione dell'Amministrazione non è adeguatamente giustificata e accompagnata da idonea istruttoria. E' il verdetto proveniente dal Tribunale amministrativo regionale della Calabrese (in allegato, la sentenza). 

Scritto da Vincenzo Giacometti

A emetterlo, sono stati i giudici della prima sezione, chiamati ad esprimersi in merito al ricorso di un concessionario che si era visto recapitare da Aams il provvedimento di revoca della propria abilitazione per il gioco del Lotto e della rivendita di monopolio nonostante lo stesso concessionario avesse “ sempre effettuato, sin dall’anno 2001, tutti i versamenti con regolarità e puntualità”, mentre “nel periodo compreso fra il mese di gennaio ed il mese di agosto dell’anno 2008, a causa di gravissimi problemi familiari” aveva provveduto ad effettuare i versamenti con ritardo. 
Ebbene, secondo i giudici, nel caso in questione “non risulta che la P.A. abbia adeguatamente motivato in ordine alla scelta della comminatoria della grave sanzione della revoca della concessione, essendosi limitata al mero richiamo dell’art. 2 del contratto, applicato in modo automatico e meccanicistico, senza alcuna precisazione in ordine alla scelta di escludere l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 35 della precitata legge n. 1293/1957, anche in relazione ai corretti pregressi comportamenti del ricorrente”. Questo perché rimane  , comunque, in capo alla Pubblica Amministrazione “l'onere di motivare in ordine alla consistenza, natura e concreta gravità delle stesse, per tal via giustificando la scelta revocatoria a fronte della meno severa opzione dell'irrogazione della sanzione pecuniaria”.

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