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Antitrust multa Aams, Cln e Rai su lotterie nazionali: "Non fornite informazioni rilevanti al consumatore"

27 febbraio 2012 - 14:51

Secondo l'Antitrust Aams, Consorzio Lotterie Nazionali e Rai, hanno ideato, realizzato e diffuso biglietti per partecipare all'estrazione del premio finale della Lotteria Italia (edizioni 2008, 2009 e 2010) e la Lotteria di Sanremo 2010 - e di ulteriori premi settimanali o quotidiani, omettendo di fornire informazioni rilevanti circa le condizioni per partecipare all'estrazione di questi ultimi, potendo, quindi, indurre il consumatore in errore.

Scritto da Sm

"In particolare - si legge nel bollettino dell'Antitrust - i biglietti riportano i numeri telefonici per partecipare, telefonando o inviando un sms, alle estrazioni nel corso di alcune trasmissioni televisive dell'emittente Rai abbinate alle suddette lotterie nazionali, senza tuttavia indicare, anche mediante un rinvio esplicito e preciso a una fonte esterna facilmente accessibile (ad. esempio sito internet o numero verde), l'elenco completo e aggiornato degli operatori telefonici aderenti alle iniziative; né tali informazioni sarebbero state fornite nei vari comunicati stampa relativi a ciascuna lotteria pubblicizzata, diffusi tramite il sito www.aams.gov.it, o nella locandina relativa alla Lotteria di Sanremo 2010. Tale omissione informativa avrebbe impedito ai possessori di biglietti, clienti di gestori di telefonia fissa e/o mobile non aderenti all'iniziativa, di partecipare alle ulteriori estrazioni pubblicizzate nei biglietti stessi, nei comunicati stampa e nelle locandine diffuse dai professionisti. dall'Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato, dal Consorzio Lotterie Nazionali in liquidazione, e dalle società Lotterie Nazionali S.r.l. e RAI - Radio Televisione Italiana S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20 e 22 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; di irrogare all'Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato una sanzione amministrativa pecuniaria di 50.000 euro (cinquantamila euro), al Consorzio Lotterie Nazionali in liquidazione e alla società Lotterie Nazionali S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro (cinquemila euro) ciascuno e alla società Rai - Radio Televisione Italiana Spa una sanzione amministrativa pecuniaria di 30.000 € (trentamila euro); che l'Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato, il Consorzio Lotterie Nazionali in
liquidazione, e le società Lotterie Nazionali Srl e Rai - Radio Televisione Italiana S.p.A. comunichino all'Autorità, entro il termine di quarantacinque giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a), in relazione alle successive lotterie nazionali ad estrazione differita che saranno organizzate. Le sanzioni amministrative di cui alla precedente lettera b) devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e cbi messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Ai sensi dell'art. 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita iva,
sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni".

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