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Scommesse e Ctd: sospensione della Questura non richiede comunicazione in assenza di licenza art.88

08 febbraio 2012 - 10:24

L'ordine di cessazione dell'attività di raccolta abusiva delle scommesse da parte della Questura, deve essere necessariamente preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento? No, se il titolare dell'attività è sprovvisto dell’autorizzazione prescritta dall’art. 88 Tulps. Ad affermarlo è il Consiglio di Stato, attraverso una pronuncia della terza sezione, nella quale viene respinto il ricorso in appello presentato dal titolare di un Centro trasmissione dati della Capitale che si era visto sospendere l'attività dalla questura di Roma nel luglio 2011 e aveva impugnato il provvedimento di sospensione lamentando la mancata preventiva comunicazione. Secondo i giudici di Palazzo Spada però, la richiesta non è fondata in quanto: “Considerato che, a fronte della mancanza del titolo autorizzatorio necessario per svolgere attività di raccolta di scommesse anche solo come intermediario per conto di altri gestori, la dedotta omissione di avviso di avvio del procedimento appare giustificata da prevalenti esigenze di celerità di adozione del provvedimento interdittivo”.

Scritto da Vincenzo Giacometti

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