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Tar Puglia: “Intermediazioni su scommesse assoggettate ad autorità nazionale”

01 marzo 2012 - 10:19

“L’assoggettamento al disposto dell’art. 88 Tulps di chi voglia, anche come intermediario, raccogliere scommesse non lede alcuno dei diritti che la nostra Costituzione tutela”; pertanto sono “manifestamente infondate” le questioni sollevate in relazione ai principi di “uguaglianza dei cittadini”, “diritto al lavoro”, “conformità dell’ordinamento giuridico italiano alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute - i principi generali e alle norme di carattere consuetudinario”, “consenso, in condizioni di parità, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia” , “libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione”, e, ancora, “necessità che ogni prestazione personale o patrimoniale sia imposta in base alla legge” , “libertà dell’iniziativa economica privata”, “subordinazione a fini di utilità generale delle situazioni di monopolio”, “obbligo di concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva”.

Scritto da Redazione GiocoNews

Come invece viene proposto da alcuni bookmaker in difesa del loro presunto diritto ad operare in Italia seppure in assenza di concessione. Lo ricorda il Tar Puglia, con una pronuncia di questi giorni in cui afferma, appunto, che “alcune delle questioni di costituzionalità sollevate appaiono, invero, estranee alla vicenda”.
Il verdetto del tribunale amministrativo pugliese arriva in seguito alla decisione – impugnata dall'operatore – di un Questore che ha ritenuto “che l’attività di intermediazione di scommesse non è prevista quale licenza di polizia ex art. 88 Tulps ed è vietata nel nostro ordinamento giuridico, fermo restando che l’attività di intermediazione è, invece, disciplinata, per altro verso, dall’art. 115 Tulps”. In quanto “dall’esame della documentazione acquisita agli atti non risulta che la Globet International sports betting limited sia soggetto abilitato a svolgere l’attività di bookmaker straniero per mezzo di intermediari, in assenza di specifica concessione o autorizzazione; … che l’obbligatorietà del possesso di titoli concessori o autorizzatori e della licenza di pubblica sicurezza è ulteriormente riaffermata dall’art. 2 ter del decreto legge 25 marzo 2010 n. 40 …”.
La ricorrente sostiene che le disposizioni di legge poste a fondamento del provvedimento impugnato sono incompatibili con il diritto comunitario.
Mentre il Collegio condivide e ribadisce quanto affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale “ .. in generale colui che raccoglie scommesse per terzi, in assenza dell'autorizzazione ministeriale prevista dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 88, anche se ciò avvenga in via telefonica o telematica, opera di fatto da intermediario, in quanto mette a disposizione il proprio conto scommesse mediante accesso ad internet, commettendo così il reato sanzionato dal cit., art. 4”.

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