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Cubo di Rubik: 'Marchio Ue venga dichiarato nullo'

25 maggio 2016 - 08:33

Secondo l’avvocato generale Maciej Szpunar, il marchio dell’Unione europea che rappresenta la forma del cubo di Rubik, deve essere dichiarato nullo.  

Scritto da Sara
Cubo di Rubik: 'Marchio Ue venga dichiarato nullo'

 

Dibattito aperto alla Corte di giustizia Europea sul famoso cubo Rubik. Il rompicapo è infatti finito al centro di un contenzioso relativo al marchio dell'Unione Europea che a detta dell'avvocato generale Maciej Szpunar dovrebbe essere dichiarato nulla. L'avvocato suggerisce infatti alla Corte Europea di annullare la sentenza del Tribunale e la decisione dell’Euipo, che aveva dichiarato che la rappresentazione grafica della forma del cubo di Rubik non comporta una soluzione tecnica che le impedisca di essere tutelata come marchio, e pertanto è registrabile quale marchio dell’Unione europea. Contro tale sentenza, la società Simba Toys ha proposto impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia.

L’avvocato generale sottolinea, anzitutto, che, "in conformità al regolamento sul marchio dell’Unione europea, sono escluse dalla registrazione le forme le cui caratteristiche essenziali sono inerenti alla funzione o alle funzioni generiche di un dato prodotto. Riservare caratteristiche siffatte a favore di un solo operatore economico impedirebbe, infatti, alle imprese concorrenti di attribuire ai propri prodotti una forma utile al loro uso". L’avvocato generale esamina poi il motivo d’impugnazione vertente "sulla disposizione del suddetto regolamento ai sensi della quale sono esclusi dalla registrazione i segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico". L'avvocato ricorda poi "che un segno costituito dalla forma di un prodotto che si limita ad assolvere, senza aggiungere significativi elementi non funzionali, una funzione tecnica non può essere registrato come marchio, dato che siffatta registrazione ridurrebbe eccessivamente le possibilità dei concorrenti di immettere sul mercato forme che incorporano la stessa soluzione tecnica". L'avvocato generale rileva che, "nell’effettuare l’analisi degli elementi funzionali di una data forma, l’autorità competente non è tenuta a limitarsi alle informazioni risultanti dalla rappresentazione grafica, ma dovrebbe, se necessario, prendere in considerazione anche altre informazioni pertinenti. Secondo l’avvocato generale, è vero che il Tribunale ha individuato le caratteristiche essenziali del segno, ma ha omesso di effettuare la loro valutazione sotto il profilo della funzione tecnica propria del prodotto dato. Anche se nella sentenza impugnata il Tribunale ha rilevato che occorreva verificare se determinate caratteristiche della forma '[svolgessero] una funzione tecnica dei prodotti interessati', in nessun punto della motivazione di tale sentenza è stato stabilito quale fosse la funzione tecnica svolta dal prodotto in esame, né analizzato il rapporto tra tale funzione e le caratteristiche della forma depositata". Tale premessa conduce "alla conclusione paradossale secondo la quale le rappresentazioni grafiche del marchio in questione non consentono di capire né se la forma in questione svolga una funzione tecnica qualsiasi né quale sia eventualmente tale funzione nel presente caso. L'avvocato generale ritiene che, al fine di effettuare una corretta analisi delle caratteristiche funzionali della forma, il Tribunale avrebbe dovuto, in primo luogo, prendere in considerazione la funzione del prodotto dato, vale a dire del puzzle tridimensionale, ossia un rompicapo consistente nel comporre in modo logico elementi spostabili nello spazio".
 
Inoltre, "il Tribunale ha errato nel ritenere che l’analisi della forma in esame, sotto il profilo delle sue caratteristiche funzionali, avrebbe dovuto basarsi esclusivamente sull’esame della rappresentazione grafica depositata per la registrazione. L’avvocato generale è del parere che un’interpretazione secondo la quale l’ambito della tutela derivante dalla registrazione del marchio include ogni tipo di puzzle di forma simile, indipendentemente dalle modalità del suo funzionamento, e quindi, per quanto concerne la forma in questione, potenzialmente, comprende qualsiasi puzzle tridimensionale i cui elementi formino un cubo '3 x 3 x 3', è contrario all'interesse generale. Tale interpretazione permette, infatti, al titolare di estendere il monopolio a quelle caratteristiche dei prodotti che svolgono non solo la funzione della forma controversa, ma anche altre funzioni simili".

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